You are here: Home Regulations

Regulations

Regolamento dell’IIASS per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

Emanato con Decreto del Presidente n. 1 del 14 Aprile 2015

 

      Capo primo

Disposizioni Generali

 

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per il conferimento degli assegni per collaborazione ad attività di ricerca previsti dall’art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca dell’IIASS.

I titolari di assegno partecipano a programmi di ricerca in diretta collaborazione con il personale ricercatore dell’IIASS, svolgendo in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato i compiti assegnati dal Responsabile scientifico del programma.


Art. 2
– Requisiti

Per partecipare alla selezione pubblica di cui al successivo art. 5 è richiesto, a pena di esclusione,

  1. il possesso del titolo accademico di dottore di ricerca o di Ph.D., coerente con le attività di ricerca previste;
  2. un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca previste.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di Ph.D. conseguito all’estero e lo stesso non sia riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all’art. 2 della L. 11 luglio 2002, n. 148, la Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla selezione pubblica, la conformità all’analogo titolo  rilasciato dalle Università italiane.

Sono esclusi dal conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con i membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Soci dell’IIASS.

Art. 3 – Durata

Gli assegni possono avere durata da uno a tre anni e sono rinnovabili. Il Presidente dell’IIASS delibera il rinnovo sulla base della disponibilità di risorse finanziarie all’uopo destinate, di documentate esigenze scientifiche e della proposta del Responsabile Scientifico del programma di ricerca.

In caso di rinuncia del titolare, il Responsabile Scientifico può chiedere la riemissione del bando di concorso per la continuazione dell’attività di ricerca.


Capo Secondo

Finanziamento ed Istituzione

Art. 4 – Finanziamento

Al finanziamento degli assegni di ricerca si provvede utilizzando fondi pubblici e privati all’uopo destinati.


Art. 5
– Istituzione

L’assegno di ricerca è istituito mediante pubblicazione del relativo bando, con l’indicazione della durata e delle aree scientifiche d’interesse dell’IIASS, determinate con Decreto del Presidente dell’IIASS, ed è conferito a seguito della presentazione del progetto di ricerca, proposto dai candidati, in coerenza con una delle aree scientifiche definite nel bando, corredato dei titoli e delle pubblicazioni.

Il decreto presidenziale d’istituzione dell’assegno determina:

  • le Aree scientifiche d’interesse dell’IIASS nell’ambito delle quali è      istituito l’assegno di ricerca;
  • i requisiti per l’ammissione alla selezione pubblica;
  • il trattamento economico e previdenziale;
  • le forme di controllo e di valutazione.

Al termine dell’espletamento delle procedure concorsuali, il Presidente dell’IIASS, con proprio Decreto, designa il Responsabile Scientifico del progetto di ricerca.


Capo terzo

Selezione pubblica


Art. 6
– Contenuto del bando

Il bando di concorso deve indicare:

  • le Aree scientifiche d’interesse dell’IIASS nell’ambito delle quali è      istituito l’assegno di ricerca;
  • il numero e la durata degli assegni;
  • i requisiti per l’ammissione alla selezione pubblica;
  • il termine e le modalità di presentazione delle domande d’ammissione;
  • il giorno fissato per il colloquio;
  • il trattamento economico e previdenziale;
  • le forme di controllo e valutazione.

Art. 7 – Pubblicità e presentazione delle domande

Il bando di concorso è pubblicato all’Albo dell’IIASS e sul sito Internet dell’IIASS all’indirizzo http://iiassvietri.it

Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta libera, debbono essere presentate a mano alla Segreteria dell’IIASS o pervenire a mezzo di Raccomandata postale “Uno” con avviso di ricevimento, indirizzata alla  Segreteria dell’IIASS, via G. Pellegrino 19, 84019 Vietri sul Mare (SA) entro e non oltre il termine fissato nel bando.

Alla domanda deve essere allegato:

  1. il progetto di ricerca;
  2. un dettagliato curriculum dell’attività scientifica e professionale svolta;
  3. un elenco delle pubblicazioni , completo dei dati identificativi;
  4. i titoli scientifici ed accademici;
  5. ogni documento ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l’attitudine alla ricerca.

La documentazione di cui ai punti 4 e 5 deve essere prodotta in copia conforme all’originale con apposita autocertificazione resa nei modi e con le forme di cui all’art.  47 del D:P:R: 28 Dicembre 2000, n. 445.


Art. 8
– Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Presidente; essa è composta da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo dell’IIASS, ed è presieduta dal componente più anziano. Essa formula, in base ai punteggi attribuiti, una graduatoria finale.

La selezione pubblica ha luogo per titoli e colloquio.

La Commissione Esaminatrice stabilisce preliminarmente, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nei limiti fissati dal bando di concorso, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dello stesso.

In particolare, i soli candidati stranieri o italiani residenti all’estero potranno sostenere il colloquio previsto dal presente articolo anche attraverso mezzi telematici, previo utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l’accertamento dell’identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione Giudicatrice.

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione Esaminatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.

Gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito, sono approvati con decreto del Presidente dell’IIASS, e sono resi disponibili per la consultazione degli interessati.


Art. 9
– Stipula del contratto di diritto privato e decorrenza dell’assegno

Il conferimento dell’assegno è formalizzato previa stipula di un contratto di diritto privato tra l’IIASS ed il vincitore della selezione, il quale è convocato per la sottoscrizione dell'accordo e produce contestualmente, in originale o in copia autentica, i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando.

Il contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della stipula.

Il vincitore è considerato rinunziatario qualora non si presenti entro il termine fissato ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il contratto specifica il programma di lavoro assegnato, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche di cui al successivo articolo 10, con la precisazione che in caso di giudizio negativo si procederà alla risoluzione del rapporto.


Art. 10
– Compiti, diritti e doveri dei titolari di assegno

Il titolare di assegno partecipa a programmi di ricerca ed alle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale ricercatore dell’IIASS, svolgendo in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato i compiti assegnati dal Responsabile Scientifico del programma.

Nel caso in cui l’attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile Scientifico del progetto e comunicata al Presidente ed alla Segreteria dell’IIASS.

L’attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità.

L’attività di ricerca può, inoltre, essere sospesa per malattia debitamente certificata.

I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il Responsabile Scientifico del progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

In caso di astensione obbligatoria per maternità, il contratto è automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


Art. 11
– Verifica periodica

Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare al Presidente dell’IIASS ed al Responsabile Scientifico del progetto dettagliate relazioni sull’attività di ricerca svolta con cadenza non superiore all’anno.

Al termine dell’assegno di ricerca, il Presidente dell’IIASS ed il Responsabile Scientifico del progetto formulano un motivato giudizio sull’attività svolta dall’assegnista.


Art. 12
– Revoca dell’assegno e recesso del titolare

Qualora il titolare dell’assegno non prosegua regolarmente l’attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la revoca dell'assegno, da disporsi con apposito decreto del Presidente dell’IIASS.

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone comunicazione al Presidente dell’IIASS con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.


Art. 13
– Incompatibilità

L’assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, così come previsto dall’art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n° 240.

L’assegno è, inoltre, incompatibile con proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

E’ ammesso il cumulo con borse di studio concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

You are here: Home Regulations